► Se la nazionalità è comunitaria appartiene ad uno dei seguenti Paesi Europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) in questo caso si può procedere all’assunzione rivolgendosi agli sportelli “colf-badanti” delle sedi CGIL.

► Se la nazionalità non appartiene al gruppo dei Paesi sopracitato significa che è extra-comunitaria. In questo caso è opportuno controllare attentamente la documentazione in possesso del lavoratore/trice. Oltre al documento di identità o equipollente (es. passaporto) occorre verificare che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto il lavoratore/trice deve essere in possesso della ricevuta della posta attestante la richiesta del rinnovo.

► Dal 01 gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito sono da considerarsi extra-comunitari.

► Per procedere all’assunzione occorre la seguente documentazione:

per il datore di lavoro e persona/e assistita/e
1. codice fiscale/ tessera sanitaria
2. documento di riconoscimento in corso di validità
3. permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità se il datore di lavoro è extra-comunitario (o la ricevuta di richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno e il P.S. Scaduto.)

per il lavoratore/trice:
1. codice fiscale (rilasciato dalle sedi delle Agenzie delle Entrate competenti)
2. documento di riconoscimento in corso di validità
3. permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità se il lavoratore è extra-comunitario (o la ricevuta di richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno e il P.S. Scaduto.)

► A questo punto si può prendere un appuntamento presso i nostri sportelli Colf-badanti prima per informazioni sui costi, poi per procedere con l’assunzione.
Con l’aiuto degli operatori verrà compilata una regolare e chiara lettera di assunzione, dove verranno indicate con esattezza le ore di lavoro reali, la retribuzione che non dovrà mai essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti di anno in anno dal Ministero del Lavoro, la data da cui decorre l’assunzione, l’eventuale mensilizzazione dei ratei di tredicesima e del Trattamento di fine rapporto. Verrà compilata anche la denuncia dell’avvenuta assunzione
all’INPS (di conseguenza all’INAIL) per l’apertura della posizione contributiva ed infortunistica.

► Nei rapporti di lavoro che prevedono la convivenza familiare per lavoratori/trici extra-comunitari occorre denunciarne la presenza all’autorità di Pubblica Sicurezza del proprio Comune (Questura per il Comune di Ravenna, Lugo e Faenza centro e Polizia Municipale o urp comunale per gli altri Comuni) entro le 48 ore dall’avvenuta ospitalità.

► Se l’assistente familiare convive in casa, sulla tredicesima, sulle ferie (che non vanno mensilizzate come da legge Bersani) e sul trattamento di fine rapporto va aggiunta l’indennità di vitto e alloggio in quanto non effettivamente goduta.

► Espletate le operazioni di assunzione gli operatori del servizio colf-badanti CGIL seguiranno la gestione delle buste paga (sono obbligatorie), la compilazione trimestrale dei bollettini dei contributi che il datore di lavoro dovrà versare all’INPS, il calcolo della tredicesima, il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, la gestione di ferie e permessi, dell’eventuale straordinario, dei periodi di malatti e di infortunio, il rilascio della dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nell’anno che sostituisce il modello CU.

► Per chiudere il rapporto di lavoro è obbligatorio inviare una lettera formale di licenziamento sulla quale va indicato il termine di preavviso che dovrà essere obbligatoriamente lavorato; il preavviso è obbligatorio anche in caso di decesso dell’assistito o del datore di lavoro. Se è l’assistente familiare a dimettersi, è suo onere inviare lettera formale sempre prevedendo il periodo di preavviso.

► Nel caso in cui si apra un contenzioso tra le parti e la lavoratrice si rivolga alla categoria sindacale di appartenenza (per la Cgil, la FILCAMS), occorrerà valutare se le richieste del lavoratore/trice sono legittime. A mediazione avvenuta è sempre opportuno stilare il verbale di conciliazione (servizio fornito dall’ufficio colf-badanti).

LAVORO, MIGRANTI, COLF E BADANTI